MED - Equipaggiamento marittimo

Certificazione IMO MED

La Direttiva MED (2014/90/UE), ha lo scopo di armonizzare fra tutti gli Stati Membri della Comunità Europea, le procedure di valutazione della conformità relative all’equipaggiamento destinato ad essere sistemato a bordo delle navi comunitarie.

Si applica alle navi passeggeri e da carico rientranti nel campo di applicazione delle Convenzioni Internazionali, sostanzialmente sono le navi impiegate a fini commerciali, escluse le imbarcazioni da guerra, da diporto e da pesca.

L’equipaggiamento da imbarcare a bordo di questi mezzi di trasporto e contemplato nell’allegato A.1 della Direttiva MED, deve riportare la cosiddetta Marcatura ‘Timoncino’.

Prove IMO

L’equipaggiamento trattato dalla Direttiva MED, data la sua particolare natura, è ricoperto da normative che non riguardano la sola Comunità Europea, ma più in generale quella Internazionale.

Le esigenze del cliente possono quindi riguardare sia l’iter di certificazione completo in accordo a quanto previsto dalla Direttiva MED, ma anche le sole prove per dimostrare la conformità a documenti che hanno carattere ancor più generale, quali:

  • il Codice LSA (Ris. IMO MSC.48(66)), il codice internazionale sui dispositivi di salvataggio, relativo ai requisiti che devono essere posseduti da questo genere di prodotti quando utilizzati a bordo delle navi;
  • il Codice FTP (Ris. IMO MSC.61(67)), “International Code for Application of Fire Test Procedures”, che contiene modalità di prova e criteri di accettazione per materiali e componenti costituenti la struttura della nave e parte dell’arredo (paratie, ponti, porte e serramenti tagliafuoco, mobili imbottiti e componenti per letti, materiali di rivestimento e tendaggi).

Marcatura Timoncino

La forma grafica è la seguente, riportante l’indicazione del numero dell’Ente Notificato responsabile del controllo di conformità della produzione e le ultime due cifre della data di apposizione del Marchio:

IMO-Med

L’apposizione della Marcatura è possibile solo quando la procedura di valutazione della conformità del dispositivo in esame è stata completata.

Le procedure possibili per ogni tipologia di dispositivo sono elencate nell’allegato A.1 alla Direttiva MED, dove sono raggruppati quei prodotti per cui già esistono delle norme tecniche di prova dettagliate adatte a dimostrare la conformità ai requisiti applicabili. I prodotti elencati sono corredati dall’ indicazione delle procedure che è possibile seguire per ogni prodotto.

La filosofia che sta dietro a queste procedure in sostanza è:

  • dimostrare la conformità di un campione rappresentativo del prodotto (il cosiddetto ‘Tipo’) ai requisiti delle normative applicabili;
  • dimostrare che la produzione di serie viene gestita dal Fabbricante in modo tale da avere ragionevole certezza che i prodotti posti sul mercato hanno le stesse prestazioni del ‘Tipo’.

Questo può essere in genere fatto con una combinazione di due ‘Moduli’ di certificazione, uno di Esame CE di Tipo (Modulo B) e un altro atto a dimostrare la conformità dei prodotti mediante controlli sul sistema produttivo o sui prodotti stessi (Moduli C, D, E, F).

Una o più delle seguenti procedure devono essere applicate considerando il tipo di equipaggiamento da certificare:

Modulo B: Esame CE del tipo
Modulo D: Garanzia di qualità della produzione
Modulo E: Garanzia di qualità dei prodotti
Modulo F: Verifica del prodotto
Modulo G: Verifica di un unico prodotto
Modulo H: Garanzia di qualità totale

Pugi RG - Certificazione IMO MED